Opere pubbliche

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs 12 aprile 2006, n. 163
articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonchè le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

Per l’attuazione delle proprie finalità nell’ambito delle Opere Pubbliche, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, l’Agenzia può porre in essere le seguenti operazioni:

  1. attivare interventi di edilizia sociale e realizzare infrastrutture, anche con il concorso o il contributo pubblico, mediante il recupero del patrimonio di edilizia sociale, nonché mediante la sua acquisizione e, in ultima istanza, costruzione;
  2. svolgere, per conto di enti pubblici e di altri soggetti, attività connesse alla progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche e private;
  3. espletare, su delega, ulteriori funzioni tra quelle trasferite o delegate dalla Regione, ovvero dagli enti locali, ivi comprese attività di ricerca, studio e sperimentazione;
  4. promuovere e realizzare programmi ed interventi di rilevanza urbanistica, nonché di riqualificazione urbana, a norma della vigente legislazione;
  5.  provvedere alla amministrazione, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio immobiliare proprio e, nei casi di delega, anche di patrimoni pubblici e privati di terzi;
  6. attuare interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, nonché programmi di social housing anche in società con privati;
  7. compiere tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalle legge per il raggiungimento dei propri fini.
Contenuto inserito il 09-12-2017 aggiornato al 09-12-2017
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