Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso Civico Generalizzato FOIA (FREEDOM OF INFORMATION ACT)

Cosa è?

L’accesso Civico Generalizzato (FOIA) è il diritto di chiunque di accedere ad atti e dati detenuti da ATC e non soggetti a obbligo di pubblicazione sul sito di ATC.

Obiettivo dell’accesso civico generalizzato è quello di promuovere un controllo diffuso delle funzioni istituzionali e delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico così come indicato nel D. Lgs. 97/2016 e s.m.i.

Chi può presentare richiesta di accesso civico generalizzato?

Chiunque: cittadini, associazioni, studiosi e ricercatori, giornalisti. Non occorre essere titolari di un interesse legittimo.

Attenzione: le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

Come presentare la richiesta?

Per facilitare il compito al cittadino è stato predisposto un modulo per formulare la richiesta in modo circostanziato. Il modulo compilato si può consegnare:  

•          di persona direttamente all’Ufficio Protocollo o all’Urp dell’Agenzia;

•          via e mail all’indirizzo urp@atc.torino.it o protocollo@atc.torino.it

•          via fax al numero 011.3130425

•          via posta certificata all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it (solo da posta certificata)

•          via posta ordinaria all’indirizzo  ATC corso Dante 14 10134 TORINO

 

Ricordarsi di allegare fotocopia di un documento di identità e di firmare la richiesta

 

Quanto costa?

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Quando arriva la risposta?

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici di ATC per esprimersi.

Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione di ATC di approvazione dell’accesso.

E se ATC non risponde o rifiuta l’accesso?

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa può proporre ricorso al TAR entro 30 giorni o al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni (anche avverso la decisione al Responsabile della trasparenza a seguito di riesame).

Cosa è il registro degli accessi?

Il registro degli accessi è uno strumento utile al miglioramento della trasparenza e al monitoraggio  dell’attività e delle tipologie di accesso in particolare è utile per:

•          semplificare la gestione delle richieste

•          favorire l’armonizzazione delle decisioni su richieste simili

•          agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste

•          monitorare l’andamento delle richieste e lo stato delle richieste nonché la pubblicazione dei documenti  richiesti

 

per info vai alla pagina  https://www.atc.torino.it/accessofoia

Contenuto inserito il 21-07-2017 aggiornato al 18-05-2018

Acceso Civico Trasparenza

Accesso civico o trasparenza

Regolamento in vigore dal 30 novembre 2017 adottato con delibera n. 113/1237 del 30 novembre 2017

COS'E'?

L’ "Accesso civico o trasparenza " è il diritto di consultare e scaricare i dati o i documenti prodotti da ATC oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale oppure  di chiederne la pubblicazione, se omessa.

CHI ESERCITARE L’ACCESSO CIVICO?

Chiunque può esercitare l’accesso civico senza dover giustificare tale richiesta.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA?

Si può presentare una richiesta di pubblicazione, quando omessa,  tramite e-mail,  Pec,  lettera (in carta libera)  o fax specificando nell'oggetto "Accesso civico”.

Per facilitare il compito al cittadino è stato predisposto un modulo Link al modulo  e può essere presentata nei seguenti modi:

•             inviando una e mail al responsabile della Trasparenza all’indirizzo anticorruzione@atc.torino.it

•             di persona direttamente all’Ufficio Protocollo o all’Urp dell’Agenzia;

•             via e mail all’indirizzo urp@atc.torino.it

•             via fax al numero 011.3130425;

•             via posta certificata all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it (solo da posta certificata)

•             via posta ordinaria all’indirizzo  ATC corso Dante 14 10134 TORINO;

•             via e mail all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se noto al richiedente;

•             inviando una e mail al responsabile della Trasparenza all’indirizzo anticorruzione@atc.torino.it

QUANTO COSTA?

Trattandosi di atti pubblicati sul sito, non esistono costi di riproduzione perché consultabili direttamente sulla pagina di ATC  www.atc.torino.it

QUANDO ARRIVA LA RISPOSTA?

ATC ha tempo 30 giorni per fornire una risposta. Il Responsabile della Trasparenza verificata l’effettiva assenza del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito, ne chiede la tempestiva pubblicazione comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale al dato o documento richiesto.  Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale

E SE ATC NON RISPONDE?

Si può ricorrere esclusivamente al T.A.R.

SI PUO' RICHIEDERE LA PUBBLICAZIONE DI  QUALSIASI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO?

No, solo quelli soggetti a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013

per info vai alla pagina  https://www.atc.torino.it/accessocivico

 

Contenuto inserito il 14-12-2017 aggiornato al 18-05-2018

Accesso agli atti o documentale

Regolamento in vigore dal 30 novembre 2017 adottato con delibera n. 113/1237 del 30 novembre 2017

COS'E'?

Il "diritto di accesso agli atti amministrativi o documentale" è il diritto degli interessati di prendere visione e ottenere una o più copie di documenti amministrativi prodotti da ATC.

CHI PUO'CHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI?

Può chiedere l’accesso chiunque abbia un interesse legittimo e quindi il diretto interessato a cui è rivolto l’atto – oppure un suo delegato (modulo delega) –  oppure chi in qualche modo subisce gli effetti dell’atto o anche i rappresentanti dei cittadini e i portatori di interessi diffusi, per esempio le associazioni, i sindacati ecc.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA?

Si può presentare una richiesta tramite lettera (in carta libera)  oppure tramite e-mail o Pec o fax specificando nell'oggetto "accesso agli atti amministrativi"

Indipendentemente dal modo in cui si presenta la richiesta d’accesso (e mail, Pec, lettera, fax) occorre precisare i seguenti dati:

dati anagrafici del richiedente;

recapiti telefonici, e-mail, etc. del richiedente;

qualifica del richiedente rispetto all’esercizio del diritto di accesso;

fotocopia del documento d’identità;

fotocopia di eventuale delega o procura;

gli atti o i documenti, di cui si chiede la visione o la riproduzione, specificandone con chiarezza gli  elementi identificativi;

la motivazione, costituita dall’interesse diretto, concreto e attuale legittimante la richiesta, in sintesi l'interesse legittimo;

il servizio responsabile del procedimento, se noto.

e non bisogna dimenticare la firma!

Per facilitare i cittadini, ATC ha predisposto un modulo che si può presentare:

  • di persona direttamente all’Ufficio Protocollo o all’Urp dell’Agenzia;
  • via e mail all’indirizzo urp@atc.torino.it
  • via fax al numero 011.3130425;
  • via posta certificata all’indirizzo atc@pec.atc.torino.it
  • via posta ordinaria all’indirizzo  ATC corso Dante 14 10134 TORINO;
  •  via e mail all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se noto al richiedente.

Questa modalità di richiesta viene definita "formale".

QUALE DIFFERENZA C'E' TRA L'ACCESSO FORMALE E L'ACCESSO INFORMALE?

L’accesso informale è quello che permette di soddisfare la richiesta immediatamente, magari perché il documento è a portata di mano e non ci sono problemi (controinteressati, privacy o altro) a mostrarlo al richiedente.  Se però il funzionario non ritiene possibile  soddisfare immediatamente la richiesta, sarà lui stesso a invitare il richiedente a presentare una domanda scritta:  a questo punto accesso diventa formale.

QUANTO COSTA LA RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI?

Il costo di riproduzione dipende dal tipo di documento, il cui elenco è riportato nella tabella dei costi (questo è un link).  Tuttavia alla spesa per la riproduzione occorre aggiungere il costo di ricerca e di istruzione pratica, cioè il tempo necessario per individuare il documento o i documenti richiesti, che potrebbero essere conservati in diversi uffici, allungando i tempi di ricerca. Può succedere anche che nella richiesta non siano stati specificati bene i documenti che si desidera visionare, quindi  è necessario telefonare al richiedente per ottenere ulteriori spiegazioni e individuare correttamente i documenti senza fare fotocopie inutili. Infine, una volta istruita la pratica, bisogna fare i conteggi, preparare una lettera per la consegna e invitare l’utente a pagare la cifra stabilita. L’utente dovrà versare  la cifra stabilita e indicare gli estremi del pagamento. Solo a questo punto, una volta terminate tutte queste operazioni, il richiedente potrà ritirare la documentazione richiesta. Se poi il documento richiesto si trova nell’archivio di deposito (succede nel caso di procedimenti molto vecchi) il costo sale poiché per ricercarlo tra migliaia di fascicoli è necessaria la presenza di un archivista abilitato.

A conti fatti il costo di ricerca e di istruzione pratica può variare da 5 a 75 euro. Indicativamente più è vecchio il documento e più la ricerca costa. Perciò conviene preservare con molta attenzione tutti i documenti  (bollette, lettere, contratti, ecc.) che ATC invia agli inquilini perché richiederne copia potrebbe costare molto caro.

E' POSSIBILE VISIONARE I DOCUMENTI RICHIESTI SENZA RIPRODURLI?

Sì, è possibile semplicemente  visionarli:  se si tratta di un accesso informale non costa nulla, se invece si tratta di un accesso formale, occorre pagare le spese di ricerca e di  istruzione pratica. Una volta individuati i documenti richiesti, è anche possibile visionarli  e  fotografarli con un telefono,  un tablet o una macchina fotografica o anche scrivere una breve sintesi, a patto che questo lavoro non duri ore e ore, (cioè senza ulteriore aggravio per l’amministrazione), così si risparmia sui costi di riproduzione.

QUANDO ARRIVA LA RISPOSTA?

ATC  ha tempo  30 giorni per fornire una risposta. Se è positiva vuol dire che i documenti saranno consegnati al richiedente, dopo il pagamento delle spese di ricerca e istruzione pratica ed eventualmente di riproduzione (accoglimento della richiesta). Ma Atc può negare l’accesso (diniego) o rimandarlo (differimento), ma deve fornire una motivazione al diniego o al differimento. 

E SE ATC NON RISPONDE?

Trascorsi i 30 giorni senza alcuna risposta, prima di ricorrere al T.A.R.  si può ricorrere al difensore Civico  Regionale vedi info http://www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organi-istituzionali/difensore-civico/chi-e  che stabilirà cosa fare.

SI PUO' RICHIEDERE QUALSIASI DOCUMENTO AMMINISTRATIVO?

Si può richiedere qualsiasi documento  prodotto da  ATC, salvo quelli esclusi per legge o per  motivazioni particolari  che sono elencati nel regolamento alla voce “Casi di esclusione” oppure quelli non più in possesso dell’Agenzia perché prescritti.  

PER ESAMINARE UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO, E' SEMPRE NECESSARIO ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO?

No, i documenti per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’ente sono visionabili e scaricabili dal sito di ATC alla voce “Amministrazione trasparente”  ed eventualmente scaricarli. Questa possibilità viene definita “accesso civico” Link all’accesso civico  Per altri documenti di contenuto generale non soggetti a obbligo di pubblicazione è possibile esercitare l’”Accesso civico generalizzato” noto anche come Foia (Freedom of Information Act) Link al Foia

vai alla pagina del sito

https://www.atc.torino.it/accessoatti

 

 

 

 

 

 

Contenuto inserito il 14-12-2017 aggiornato al 04-07-2018

Registro degli accessi

Tutti i registri degli accessi sono reperibili a questa pagina sul sito di Atc  ww.atc.torino.it  oppure a questo link:

registro degli accessi

 

https://www.atc.torino.it/accessoatti

https://www.atc.torino.it/accessocivico

https://www.atc.torino.it/accessofoia

 

 

 
Contenuto inserito il 10-08-2017 aggiornato al 03-06-2020

REGOLAMENTO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI ACCESSO

Atc, Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha approvato con delibera 113 del 30 novembre 2017, un nuovo regolamento che disciplina le varie tipologie di accesso

accesso civico generalizzato o Foia (Freedom of Information Act)

accesso civico o trasparenza

accesso agli atti o docementale

Il testo completo è reperibile a questo link

 

https://www.atc.torino.it/GetDocument.ashx?t=script_preview&id=2F313BED-E775-4A09-B620-6937D2224FB8

 

 

Contenuto inserito il 27-02-2018 aggiornato al 18-05-2018
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